statuto |
ATTO COSTITUTIVO Il Venticinque Gennaio millenovecentonovantotto (25.01.1998), a Roma in Piazza della Trasfigurazione, 2 sono presenti i signori. Abbruciati Sergio, nato a Roma il 01. 04. 1965 insegnante, C.F. BBRSRG65D01H501K Barbieri Valentina, nata a Roma il12. 01. 1968 impiegata, C.F. BRBVNT68A52H501B Bosco Marco, nato a Roma il 02. 09. 1968, ingegnere, C.F. BSCMRC68P02H501S D’Agostini Marco, nato a Belluno il 21. 06. 1966, insegnante, C.F. DGSMRC66 H21A757W Galileo Fausta, nata a Alessandria d’Egitto, il 21. 10. 1964, impiegata, C.F. GLL FST64R61Z336T Minozzi Lidia, nata a Roma, il 04. 12. 1970, impiegata, C.F. MNZ LDI70T44H501O Omodei Zorini Maria Michela, nata a Roma il 29. 07. 1964, impiegata, C.F. MDZMMC64L69H501Q Pasquini Maria, nata a Roma, il 18. 11. 1968, impiegata, C.F. PSQMRA68S58H501W Petenzi Angela, nata a Roma il 14. 10. 1968, lavoratrice autonoma, C.F. PTN NGL 68R54H501Q Speranza Fabrizio, nato a Roma il 28. 01. 1965, impiegato, C.F. SPRFRZ65A28H501F
1) Con l'atto presente i comparenti dichiarano di costituire un'Associazione denominata equaMente con sede a Roma in Piazza della Trasfigurazione, 2.
2) L'Associazione è regolata da tutte le norme contenute nel presente atto e nello Statuto che, previa lettura, viene approvato e firmato a norma di legge, ed allegato sotto la lettera "A".
3) Con riferimento all'Art. 14 dello Statuto, i soci determinano in10il numerodei componenti il primo Consiglio Direttivo, nefissano la durata incarica per il triennio 1998-1999-2000 e nominano a tale ufficio i signori: Abbruciati Sergio, Barbieri Valentina, Bosco Marco, D’Agostini Marco, Galileo Fausta, Minozzi Lidia, Omodei Zorini Maria Michela, Pasquini Maria, Petenzi Angela, Speranza Fabrizio.
Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor Speranza Fabrizio Vicepresidenti del Consiglio Direttivo vengono nominati il sig. Petenzi Angela ed il sig. Galileo Fausta
4) Non viene, per il triennio 1998-2000, nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.
5) I signori Bosco Marco e Speranza Fabrizio disgiuntamente fra loro, vengono delegati a compiere le pratiche occorrenti per la legale esistenza dell'Associazione con facoltà di accettare ed introdurre nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto quelle eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che si rendessero all’occorrenza necessarie.
6) La quota sociale di iscrizione a socio ordinario viene fissata per l'anno 1998 in £. 100.000 (centomila) e a socio simpatizzante in 1.000 (mille) lire.
7) Il primoesercizio sociale terminerà il 31 Dicembre 1998.
i soci fondatori
Abbruciati Sergio, Barbieri Valentina, Bosco Marco, D’Agostini Marco, Galileo Fausta, Minozzi Lidia, Omodei Zorini Maria Michela, Pasquini Maria, Petenzi Angela, Speranza Fabrizio. Allegato A
STATUTOASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI UN EQUO SVILUPPO SOCIALE
Titolo 1: Costituzione, Sede, Durata, Scopi
Art. 1
E’ costituita l’Associazione denominata equaMente. L’Associazione ha sede legale in Roma, in Piazza della Trasfigurazione, 2. Possono essere costituite sedi secondarie ed amministrative in qualunque località del territorio nazionale. L’Associazione ha durata fino al 31/12/2100, ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci.
Art. 2
L’Associazione non ha finalità speculative. Essa ha per oggetto il perseguimento di finalità sociali ed in particolare si ispira a principi di equità e sviluppo sociale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi, senza limitazione, sono: la mutualità, la solidarietà, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, la nonviolenza ed il principio di coerenza tra mezzi ed i fini. Operando secondo questi principi intende perseguire, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi.
Art. 3
L’Associazione ha per oggetto progetti, realizzati sotto qualsiasi forma, relativi a:
Per il raggiungimento dei suoi fini ed in maniera meramente strumentale l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta necessaria e utile e comunque connessa od affinea quelle sopraelencate. L’Associazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati, consociarsi ad altre Associazioni gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché in sintonia con lo spirito ed i fini dell’Associazione.
Titolo II: I Soci, Patrimonio Sociale, Esercizio, Bilancio
Art. 4
Il numero dei Soci Ordinari è illimitato.
Possono essere Soci ordinari le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti e le persone fisiche che cooperino alla realizzazione dell'oggetto sociale, che con la domanda di ammissione si impegnino al rispetto dello Statuto associativo, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali:
- allo svolgimento di attività di collaborazione attinenti Associazione;
- alla sottoscrizione e all'effettivo versamento, successivamente all'accoglimento della domanda, della quota sociale.
Se la richiesta di ammissione a Socio ordinario è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e Statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. L'ammissione del Socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’associazione stessa all’unanimità. I firmatari del presente statuto sono a tutti gli effetti Soci ordinari.
Possono essere soci simpatizzanti, dietro il pagamento di una quota definita annualmente dal Consiglio Direttivo, tutti coloro che lo richiedano, anche senza l'approvazione del Consiglio; I soci simpatizzanti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il loro voto.
Art. 5
Il Socio può recedere dall’Associazione nei seguenti casi:
a)quando ha perso i requisiti per l'ammissione. b)quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi La legittimazione del recesso deve essere constatata dal Consiglio Direttivo
Art. 6 Il Socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
a)quando ha perso i requisiti per l'ammissione. b)quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi c)quando non osserva le disposizioni di legge, di statuto, degli eventuali regolamenti interni ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi competenti. d)quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell’Associazione, danneggiandola materialmente o moralmente. e)quando, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti verso l’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare la esclusione, con la maggioranza di 2/3, del Socio nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione. Art. 7
La qualifica di Socio non è cedibile ne trasmissibile ed è perduta in ogni caso per decesso.
Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Art. 9
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il primo anno al 31 dicembre 1998.
Art. 10
L'Assemblea, a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei Soci regolandolo con apposite norme.
Titolo III: organi della Associazione
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea dei Soci Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando il Consiglio ne riceva espressa richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno un quinto di tutti i Soci Ordinari, mediante lettera firmata dal Presidente contenente l'ordine del giorno affissa nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario e di regola ogni anno entro il 31 Marzo per l’approvazione del bilancio. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giornofissato per la prima né oltre i trenta giorni. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della Sede Sociale. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida quando sono presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati più della metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del numero complessivo dei Soci . Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'Oggetto Sociale, tanto in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria è convocata per:
L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare:
Art. 13
Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. I Soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo cinque Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o, in loro assenza, da un Presidente eletto a maggioranza dai presenti. Prima dell'Assemblea viene designato un segretario che redigerà il verbale.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14
L’associazione è Amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri Soci Ordinari dell’Associazione eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque di regola una volta al mese. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Le delibere del Consiglio sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere sono trascritte su un apposito registro a cura di un Consigliere in funzione di segretario verbalizzante.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
Art. 16
I membri del Consiglio direttivo sono dispensati dal prestare cauzione, hanno diritto ad un rimborso forfetario delle spese sostenute per l’incarico, fissato dall’Assemblea Ordinaria, ma non ad un compenso. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue mansioni da uno dei Vicepresidenti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 17
L’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo può nominare qualora lo reputi opportuno anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto ad un rimborso forfetario delle spese sostenute, fissato dall’Assemblea Ordinaria, ma non ricevono compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve inoltre accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Dalle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese a maggioranza assoluta e il membro eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.
Titolo IV: Disposizioni generali e finali
Art. 19
Tutte le controversie tra Associazione e Soci, dei Soci tra loro e comunque tra persone tenute all'osservanza del presente Statuto, sono demandate al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo di comune accordo dai due così nominati e nel caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno secondo diritto emettendo giudizio inappellabile. Essi potranno regolare la procedura nel modo da loro ritenuto più opportuno nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 20
Il funzionamento della Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.
Art. 21
L’Associazione potrà collaborare con Associazioni di volontariato per l'analisi e la scelta dei progetti di importazione e per la promozione e lo sviluppo delle proprie attività.
Art. 22
L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Nel caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale saranno devoluti ai fondi mutualistici previsti dagli Artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.
Art. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia. |